Organi di indirizzo politico amministrativo I dati e le informazioni contenute nelle pagine seguenti sono pubblicati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – art. 13 comma 1, lettera a) e art. 14 La norma prevede per tutti i “titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico” la pubblicazione di:
- l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo
- i curriculum
- i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
- i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti
- le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.